Gen 23, 2018 | News
Presto in Gazzetta Ufficiale le NTC 2018. La novità: requisiti meno stringenti per l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
È seguita la firma del Ministro degli Interni, Marco Minniti, e del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.
Le NTC 2018 si avviano dunque verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dopo 30 giorni, sostituiranno le NTC 2008.
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni fissano i principi da seguire nel progetto, nell’esecuzione e nel collaudo delle costruzioni e le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità. Si compongono di 12 capitoli:
1. Oggetto
2. Sicurezza e prestazioni attese
3. Azioni sulle costruzioni
4. Costruzioni civili e industriali
5. Ponti
6. Progettazione geotecnica
7. Progettazione per azioni sismiche
8. Costruzioni esistenti
9. Collaudo statico
10. Redazione dei progetti strutturali, esecutivi e delle relazioni di calcolo
11. Materiali e prodotti ad uso strutturale
12. Riferimenti tecnici
La novità sostanziale rispetto al testo del 2008 riguarda l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti (capitolo 7), che dovrà rispettare requisiti meno stringenti rispetto a quelli che saranno applicati alle nuove costruzioni.
L’obiettivo è quello di consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili e di facilitare l’accesso al sismabonus, la detrazione fiscale dal 50 all’85% destinata all’adeguamento antisismico degli edifici.
L’iter delle NTC 2018
Le nuove NTC sono state presentate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 26 luglio 2013 e la discussione è stata avviata nell’ottobre 2014. Il CSLLPP ha dato il primo via libera alle nuove NTC nel novembre 2014 ma il testo è stato diffuso a marzo 2015.
Successivamente sono stati acquisiti il concerto tra Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell’Interno, il parere del Dipartimento della Protezione Civile e l’intesa della Conferenza Unificata.
Il 6 febbraio 2017 la bozza delle nuove NTC è stata inviata alla Commissione europea per la verifica della coerenza con la normativa comunitaria. La Commissione europea ha avuto tempo fino all’8 maggio 2017 per valutare il testo e i contributi degli stakeholders.
Successivamente il testo è stato vagliato dalla Protezione Civile e ha completato il lungo percorso presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La Circolare applicativa
La stesura della Circolare applicativa delle nuove NTC è stata avviata dal CSLLPP alla fine del 2014. L’iter è andato in parallelo con quello delle Norme Tecniche e si è concluso nel maggio 2017, con l’intenzione di pubblicare la Circolare in Gazzetta Ufficiale congiuntamente alle Norme Tecniche.
Ma a settembre la Circolare non è approdata, come previsto, all’Assemblea plenaria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sfuma quindi l’ipotesi di una pubblicazione contemporanea con le NTC.
Fonte: www.edilportale.com
Dic 14, 2017 | News
La definizione di “primo soccorso”, il ruolo del datore di lavoro, la formazione e i compiti dell’addetto in azienda
Il primo soccorso è “l’insieme degli atti che il personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato”. Si tratta dunque di interventi occasionali, che non hanno nulla a che vedere con gli interventi di pronto soccorso svolto dal personale sanitario. In azienda il numero degli addetti al primo soccorso dipende da diversi fattori (il numero di lavoratori presenti in azienda, numero di postazioni lavorative, tipo di lavoro svolto, turni lavorativi ecc..).
Primo soccorso: i ruoli del datore di lavoro e del personale
Secondo l’art. 45 del D. Lgs. 81/2008 è il datore di lavoro che, sulla base dell’attività e delle dimensioni aziendali e sentito il parere del medico competente laddove sia stato nominato, prende i necessari provvedimenti relativi al primo soccorso, all’assistenza medica e all’ emergenza.
Con il decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 e i successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati stabiliti i requisiti minimi del personale addetto al primo soccorso e i criteri per la loro formazione sulla base del tipo di azienda in cui svolgono servizio.
Il primo soccorso nelle aziende
Le aziende sono state suddivise in 3 gruppi:
- GRUPPO A: aziende o unità produttive con attività industriali, unità produttive con più di 5 lavoratori, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura;
- GRUPPO B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
- GRUPPO C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
La formazione
Qualunque sia la categoria dell’azienda di cui si fa parte, è opportuno ricordare che la formazione degli addetti al primo soccorso prevede una parte teorica e una pratica e deve obbligatoriamente essere svolta da personale medico, in collaborazione con il Sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale medico può avvalersi della collaborazione del personale infermieristico nello svolgimento della parte pratica.
Addetto al primo soccorso: i doveri
L’obiettivo principale è fare in modo che sia presente sul luogo di lavoro un personale adeguatamente preparato, sempre pronto a fornire una prima assistenza qualificata alle vittime di infortunio o di un malore. Un’adeguata preparazione degli addetti al primo soccorso consente di prevenire e ridurre sensibilmente il verificarsi di eventi dannosi.
Una volta formati, gli addetti al primo soccorso saranno in grado di inquadrare lo scenario di un incidente, valutare i rischi presenti e saranno capaci di mettere in atto tutta una serie di comportamenti, che gli consentano di prevenire o arginare gli effetti dannosi degli incidenti occorsi. In particolare, la formazione degli addetti al primo soccorso consente di apprendere le tecniche di allertamento del sistema 118, affrontare casi di insufficienza respiratoria, arresto cardiaco, traumi, emorragie, sindromi cerebrali acute e avvelenamenti.
Secondo l’art. 3 comma 5 del D.M. 388/2003 la formazione degli addetti al primo soccorso va ripetuta con cadenza triennale.
L’addetto al primo soccorso deve inoltre vigilare e tenere sotto controllo la cassetta di pronto soccorso e rifornirla. All’interno delle aziende appartenenti al gruppo A e B il datore di lavoro deve garantire la cassetta di pronto soccorso (allegato 1), adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con apposita segnaletica da integrare sulla base dei rischi specifici presenti in azienda. All’interno delle aziende appartenenti al gruppo C basta il pacchetto di medicazione (allegato 2) adeguatamente custodito e facilmente individuabile grazie ad apposita segnaletica. In entrambi i casi deve essere garantito un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Infine, l’addetto al primo soccorso deve costantemente dialogare con il Rappresentante dei Lavoratori tenendolo aggiornato sui rischi cui sono sottoposti i lavoratori.
Fonte: http://www.ediltecnico.it
Nov 14, 2017 | News
Frutto di un lavoro congiunto tra ordini provinciali degli ingegneri e esperti di sicurezza, le nuove linee guida per il Csp puntano a elevare il livello della sua prestazione
Il Consiglio nazionale ingegneri ha diramato le nuove Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP). Il documento è il prodotto dell’attività specifica svolta nei cantieri durante il 2017 dal gruppo di lavoro “Sicurezza” del Cni, coordinato dall’ing. Gaetano Fede. Il documento sul Csp pone le basi in un analogo documento elaborato dall’Ordine ingegneri dell’Emilia Romagna, integrato successivamente da confronti con esperti in materia di sicurezza e vigilanza, ingegneri della sicurezza, federazioni e ordini provinciali.
Obiettivo del documento, approvato nella seduta del 6 settembre 2017 e primo in Italia nel suo genere, è fornire uno strumento utile all’esercizio dell’attività del Cse, non solo in termini di rispetto degli obblighi di legge ma anche alla luce di un’elevazione della qualità della prestazione effettuata dallo stesso Coordinatore.
Premessa Nel corso degli anni molto spesso sono state analizzate le criticità del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera (CSE), come peraltro fatto nel lavoro interfederazione delle Federazioni Regionali Ordini degli Ingegneri della regione Emilia Romagna e Toscana relativamente alle linee guida del CSE, successivamente rielaborate dal CNI e integrate attraverso la condivisione di essi con gli Ordini provinciali di tutto il Paese. Tuttavia sul ruolo del coordinatore per la progettazione (in seguito CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento del “progettare” la sicurezza, e dell’importanza che questo riveste nel raggiungimento dell’obiettivo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva Europea da cui discende il vigente D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito D81).
L’affidamento dell’incarico, che nella pratica (specialmente nei cantieri privati) è molto spesso tardivo e non contestuale a quello di progettazione dell’opera, porta ad uno svilimento del ruolo professionale del CSP ed a una “mera” redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) e dal Fascicolo dell’Opera (di seguito FO) senza che il CSP possa intervenire in modo efficace all’atto delle scelte progettuali.
L’attività del CSP, è dunque trattata nel presente documento cercando di evidenziale il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in sinergia sia con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (di seguito RL) e deve interagire con essi in modo che la realizzazione dell’opera e la sua successive manutenzione avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel seguito sono riportati, a titolo di promemoria, gli obblighi di legge che riguardano la figura del CSP e poi a seguire le azioni consigliate legate all’attività di coordinamento in fase di progettazione dell’opera, esse sono state riportate in un ordine tale da evidenziare come il PSC ed il FO siano in risultato conclusivo dell’attività di progettazione del CSP.
Obblighi normativi a carico del coordinatore per la progettazione (art. 90 del D81): Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve: a) Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, comma 1 i cui contenuti minimi sono specificati nell’allegato XV; b) Predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (F.O.) i cui contenuti sono stabiliti nell’Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) de Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) Eseguire una valutazione del rischio relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo (vedi anche rif. Interpello n. 14 del 2015 Commissione Consultiva); d) Coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero “Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”.
Azioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 1. Sottoscrivere un disciplinare di incarico per lo svolgimento del ruolo di CSP, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione; tale contestualità è richiesta per la necessità di lavorare assieme ai progettisti e potere quindi influire sulle scelte progettuali, sulle soluzioni architettoniche e sulle tecnologie costruttive da adottare, con lo specifico obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la fase esecutiva (e manutentiva) dell’opera da realizzare; 2. Consegnare sempre al committente o al RL/RUP: a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di CSP, a cui allegare fotocopia dell’attestato di frequenza al corso di cui all’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 ed ai relativi aggiornamenti; b) dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento. 3. Informare il Committente sulle responsabilità penalmente rilevanti a suo carico e sulle possibilità di nominare il Responsabile dei Lavori (di seguito RL), conferendogli uno specifico e dettagliato incarico. Fornire al Committente un documento di sintesi che descriva i compiti a Suo carico (o a carico del RL/RUP) previsti dalla legislazione vigente. 4. Evidenziale al Committente/RL che il PSC ed il FO sono parte integrnte del contratt di appalto (rif. art. 100, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008). 5. Farsi consegnare la documentazione (relativamente all’opera che dovrà essere realizzata) in possesso del committente o raccolta o predisposta precedentemente all’incarico di CSP.
- Visionare il luogo dove sarà realizzata l’opera, con particolare attenzione alle inteferenze e al contesto ambientale nel quale si svilupperà l’area di cantiere. Durante il sopralluogo il CSP dovrà verificare (ad esempio mediante rilievi metrici, fotografie ed altro che ritenga opportuno) la presenza di sottoservizi e/o manufatti direttamente individuabili ed in ogni caso dovrà coinvolgere il progettista, il committente e/o il RL e/o il RUP nella valutazione della presenza di tali interferenze, per quanto non direttamente riscontrabile (è opportuno richiedere agli enti gestori documentazione integrativa in merito all’eventuale presenza e posizione di sottoservizi); 7. Qualora sia prevedibile la necessità di eseguire opere di scavo per realizzare l’opera, il coordinatore deve segnalare al committente e/o RL e e/o RUP la necessità di fare una valutazione relativa all’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi, provvedendo a raccogliere in sinergia con gli stessi le informazioni necessarie al fine di effettuare la valutazione del rischio contestualizzata al sito ed opera da realizzare, secondo le indicazioni dell’Interpello n. 14/2015 compresa, ove ritenuta necessaria, la proposta al committente e/o RL e/o RUP di effettuare un’indagine strumentale, non invasiva o tramite bonifica sistematica, da effettuarsi a cura del Committente e/o RL e/o RUP stesso.
- Qualora il PSC da redigere sia relativo ad un cantiere che sarà realizzato all’interno di un qualsiasi altro luogo in cui si svolgono altre attività lavorative (siti produttivi o in generale ambienti di lavoro sia privati sia pubblici – uffici, ospedali, scuole, ecc.), è necessario che il CSP chieda al Datore di lavoro Committente o al RL/RUP tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione del PSC stesso, con particolare riferimento: a) alla presenza di sottoservizi; b) alle modalità di accesso/uscita del sito produttivo o struttura pubblica; c) ai rischi relativi all’attività che si svolge all’interno del sito produttivo o struttura pubblica; d) agli orari di lavoro; e) agli allacci elettrici ed idrici; f) alle modalità comportamentali da rispettare all’interno dell’unità produttiva o struttura pubblica; g) a particolari procedure/comunicazioni da attuare durante lo svolgimento di attività soggette a rischi che potrebbero interferire con le attività dell’unità produttiva (es. utilizzo di fiamme libere) o struttura pubblica. Il PSC dovrà recepire i contenuti del Piano di Emergenza (PE) dell’unità produttiva o struttura pubblica, da inserire in allegato all’interno del PSC, in modo da risultare coerente con il PE stesso o nel caso sia necessario occorrerà coinvolgere il Servizio Prevenzione e Protezione dell’ambiente di lavoro che ospita il cantiere per le necessarie integrazioni e/o modifiche del PE esistente; 9. Predisporre un crono programma dei lavori con l’individuazione delle fasi, sottofasi di lavoro ed interferenze spaziali e/o temporali e dare chiara evidenza delle procedure complementari e di dettaglio, riferibili alle scelte autonome delle imprese esecutrici che dovranno essere esplicitate nei rispetti POS, relative a specificità dell’opera da realizzare. 10. Elaborare un computo metrico estimativo analitico dei costi della sicurezza. 11. Predisporre una documentazione fotografica dello stato di fatto, da inserire nel PSC, che evidenzi gli elementi di importanza rilevante ai fini della sicurezza. 12. Partecipare alle riunioni di coordinamento con i progettisti, a fine di dare indicazioni, relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro, che possano essere di indirizzo alle scelte progettuali ed organizzative. Al termine di ogni riunione predisporre un verbale che contenga le osservazioni formulate in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; tale verbale, condiviso con i progettisti, sarà inviato al Committente. 13. Predisporre il PSC secondo quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dovrà risultare: un idoneo strumento di pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in cantiere; specifico per l’opera da realizzare; corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti di sicurezza; di concreta fattibilità e semplice comprensione; non un mero elenco e richiamo di norme. Potrà essere redatto utilizzando il modello semplificato previsto dal Decreto interministeriale 9 settembre 2014. L’elaborato dovrà essere consegnato al Committente, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal Committente stesso. Il PSC dovrà essere consegnato anche in formato editabile in modo che possa essere facilitato il compito di aggiornamento successivo da parte del CSE.
- Predisporre il Fascicolo dell’Opera secondo quanto previsto all’allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. tenendo conto anche degli obblighi individuati dalle diverse normative regionali in relazione alle necessarie dotazioni degli edifici ai fini di contrastare il rischio di caduta dall’alto (a titolo di esempio: D.G.R. n. 699 del 15 giugno 2015 Regione Emilia Romagna “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile” oppure il Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/R del 20 dicembre 2013: “Misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”). L’elaborato dovrà essere consegnato al Committente, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal Committente stesso.
- Individuare, le prevedibili occasioni in cui sarà auspicabile effettuare riunioni di coordinamento a cura del CSE. Queste possono essere individuate almeno in corrispondenza di fasi fondamentali-critiche del processo di realizzazione dell’opera. 16. Predisporre eventuale procedura complementare e di dettaglio, a cui si dovranno attenere il CSE e le imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera, qualora vi sia un ritrovamento accidentale, imprevisto di un eventuale ordigno bellico inesploso. 17. Nello svolgimento delle sue mansioni il CSP può essere anche incaricato e coinvolto dal committente o RL/RUP nell’azione di valutazione delle offerte, soprattutto per verificare che le imprese non propongano tecnologie di lavoro differenti da quelle del PSC e peggiorative delle condizioni di sicurezza, nonchè nella valutazione di eventuali proposte di integrazione al PSC formulate dall’impresa aggiudicatrice dei lavori ai sensi dell’art. 100, comma 5, verificando che tali proposte possano effettivamente meglio garantire la sicurezza nel cantiere. Qualora ciò non accada ed il CSE non sia la medesima persona del CSP, è opportuno che quest’ultimo segnali al committente o RL/RUP la necessità di coinvolgere il CSE nell’importante azione di valutazione delle offerte per quanto di competenza. Il GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede è così costituito: Damiano Baldessin (Ordine di Treviso), Francesco Paolo Capone (Ordine di Napoli), Michele Carovello (Ordine di Avellino), Marco Di Felice (Ordine di Vicenza), Francesco Fiorino (Ordine di Agrigento), Andrea Galli (Ordine di Perugia), Patrizia Guerra (Ordine di Brescia), Antonio Leonardi (Ordine di Catania), Carlo Rizzieri (Ordine di Rovigo), Rocco Sassone (Ordine di Matera), Remo Vaudano (Ordine di Torino), Luca Vienni (Ordine di Pistoia).
Cit. http://www.ingegneri.info
Ott 25, 2017 | Lavori
Indagini e Monitoraggi Strutturali
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza.
Lavori di Demolizione e Ricostruzione di un edificio in C.A. ad uso civile abitazione composto da 16 unità immobiliari sito in L’Aquila, Via Antinori 13-15, danneggiato dal sisma del 06 Aprile 2009.
Apr 21, 2016 | Lavori
INDAGINI E MONITORAGGI STRUTTURALI, PROVE IN SITO
Lavori si Ristrutturazione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, L’Aquila, danneggiata dal sisma 2009. Monitoraggio strumentale delle colonne oggetto di consolidamento nella fase di riapplicazione del carico. Prove di carico su pali; prove di scarico su colonne e pilastri; estrazione barre.
Committente: Arcas Spa