+39 0862 763282 info@pitagorabruzzo.it
Seleziona una pagina

Gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, che non comporta modifiche dell’organismo edilizio, della destinazione d’uso, della superficie o della sagoma, sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività.

Lo ha affermato la Sezione VI del Consiglio di Stato con la Sentenza 18 ottobre 2017, n. 4835 che ha accolto il ricorso presentato da una società per la riforma di una precedente sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricordo presentato contro il provvedimento di divieto di prosecuzione di segnalato inizio attività del Comune.

I fatti

I fatti traggono le loro origini da un permesso di costruire (PdC) che era stato rilasciato da un Comune per dei lavori di ristrutturazione, salvo poi essere annullato in autotutela a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della variante NTA del piano regolazione generale. All’annullamento del PdC era seguita una sentenza del TAR che lo aveva confermato e un ordine di demolizione da parte del Comune.

Ordine di demolizione impugnato e sospeso dal Tribunale Amministrativo che aveva accolto le ragioni della Società. A seguito di questa sentenza, la Società ricorrente ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), rilevando che l’intervento in questione, per la sua natura, è sottoposto a SCIA, essendo stato “per errore” inizialmente richiesto il permesso di costruire.

Alla richiesta della Società è seguito un telegramma con il quale il Comune ha comunicato alla società il “provvedimento di divieto di prosecuzione di segnalato inizio attività” e una successiva nota con cui ha comunicato la richiesta all’Agenzia delle entrate di determinare il valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.

Atti impugnati dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Testo Unico Edilizia D.P.R. n. 380/2001 – Scarica l’ultima versione aggiornata –

Palazzo Spada, per motivare l’accoglimento del ricorso, ha fatto una breve analisi del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare:

  • l’art. 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico Edilizia prevede che sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, tra gli altri, anche “gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”;
  • l’art. 10, comma 1, lettera c), del Testo Unico Edilizia individua, in modo tassativo, quali sono gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire e tra essi indica soltanto “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”;
  • l’art. 22, comma 1, lettera c), del Testo Unico Edilizia dispone che sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività, tra l’altro, “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c.”.

Conclusioni

Premesso che l’intervento oggetto del giudizio rientra tra quelli per i quali è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, Palazzo Spada ha rilevato come l’annullamento della variante urbanistica, che ha condotto l’amministrazione ad adottare, inizialmente, l’atto di autotutela del permesso di costruire, non incide sull’intervento in questione atteso che lo stesso non ha costituito una nuova edificazione con aumento di volumetria ma un mero intervento di ristrutturazione con invarianza della volumetria pregressa.

In definitiva, l’intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, senza modifica di sagoma, superficie, volume e destinazione d’uso, non richiede necessariamente il permesso di costruire, ma può essere realizzato mediante DIA/SCIA.

Cit. http://www.lavoripubblici.it